Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, nel quadro delle politiche promosse e realizzate a sostegno della cooperazione internazionale e dell'economia sociale, e nel rispetto dei princìpi di solidarietà della Costituzione, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nel sostegno alla crescita economica e sociale dei Paesi in via di sviluppo, nella pratica di un modello di economia partecipata, attenta alla conservazione dell'ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti che sono parte dello scambio economico e nella promozione dell'incontro fra culture diverse.
      2. La Repubblica promuove la diffusione del commercio equo e solidale e della sua cultura, riconosce le organizzazioni di commercio equo e solidale e attiva iniziative di sostegno e di agevolazione alla loro attività e ai prodotti realizzati nell'ambito della loro filiera produttiva.
      3. La Repubblica favorisce e promuove la distribuzione dei prodotti del commercio equo e solidale e sostiene le organizzazioni della filiera integrale del commercio equo e solidale e quelle iscritte nella sezione speciale dell'Albo di cui all'articolo 7, mediante azioni volte a promuoverne, coordinarne e finanziarne i progetti.